Medicina del Lavoro

Rapidità, efficienza e prevenzione continua
per ogni lavoratore

Studi Medici Dynamo si prende carico dell’intera organizzazione venendo incontro alle singole esigenze specifiche di ogni singola Azienda, con il minimo dispendio di tempo per l’Azienza e per il lavoratore stesso.

Dopo aver nominato un medico competente che si preoccuperà di redigere i piani sanitari personalizzati e di effettuare i dovuti accertamenti, se necessario, anche presso l’Azienda e dopo aver visionato i rischi associati alle mansioni lavorative specifiche descritti nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), Studi Medici Dynamo garantisce un’efficiente e rapida gestione della programmazione delle visite preventive ma anche delle scadenze periodiche previste dalla normativa vigente.

Questo ci permette di monitorare costantemente l’andamento dello stato di salute di ciascun dipendente delle nostre Aziende clienti, per una prevenzione e diagnosi più accurate.

Nomina del medico competente

La nomina del medico competente è uno dei primi passi necessari per garantire la sicurezza in azienda e adempiere ai relativi obblighi di legge.

Viene effettuata obbligatoriamente dal datore di lavoro, che è responsabile in prima persona della sicurezza dell’ Azienda.

Visite preventive in fase preassuntiva

La “visita medica preventiva” è sempre un obbligo per il datore di lavoro, a differenza della “visita medica preventiva in fase preassuntiva” che è facoltativa e può essere eseguita prima o durante l’assunzione del potenziale lavoratore.
Quest’ultima, però, permette al datore di lavoro di assumere solo il personale idoneo e non sarà quindi costretto a destinarlo ad altra mansione che sia compatibile con il suo stato di salute nel caso di un giudizio di non idoneità.

È opportuno ricordare che in questo caso la visita deve essere esclusivamente legata ad una mansione per la quale è previsto l’obbligo di sorveglianza sanitaria.

Visite periodiche

Le “visite mediche periodiche” servono per valutare l’andamento delle condizioni di salute del lavoratore e devono essere eseguite prima del termine di scadenza riportato sulla visita precedentemente eseguita per quello stesso lavoratore.

Generalmente vengono eseguite una volta all’anno, salvo alcuni casi in cui può variare da biennale a quinquennale, in base al rischio specifico associato a quella mansione.

Visite a richiesta del lavoratore

Il lavoratore può avanzare la richiesta di visita qualora essa sia correlata ad un rischio lavorativo (e quindi nel caso in cui il lavoratore sia già sottoposto alla sorveglianza sanitaria) sia quando egli ritenga che l’attività lavorativa possa controindicare o aggravare le sue pre-esistenti condizioni di salute (anche se non è sottoposto alla sorveglianza sanitaria).

Visite rientro da malattie o infortuni

Il lavoratore (con mansione soggetta a sorveglianza sanitaria) assente da lavoro per motivi di salute, a causa di malattia o infortunio, per una durata superiore a 60 giorni continuativi, deve obbligatoriamente svolgere una ulteriore visita medica di idoneità specifica alla mansione (visita per “verifica di mansione”), prima di poter riprendere la sua attività lavorativa.

La visita medica per il rientro del lavoratore dopo 60 giorni deve essere svolta subito dopo la fine del periodo di assenza e appena prima di riprendere l’attività lavorativa. Non può essere infatti svolta quando il lavoratore è ancora in periodo di malattia.

Se in questo periodo di tempo il Medico Competente non è disponibile o non può effettuare la visita, il datore di lavoro e il lavoratore devono trovare una soluzione su come gestire i giorni tra la fine della malattia e la ripresa a lavoro.

Sopralluoghi

Il sopralluogo, eseguito esclusivamente dal medico competente nominato per quell’Azienda, consiste in una visita effettuata all’interno dei luoghi di lavoro per valutare le condizioni di sicurezza e salute dei lavoratori e se necessario, apportare modifiche o migliorie agli ambienti o ai macchinari utilizzati.

Il medico competente generalmente deve visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno, nel caso di una periodicità diversa (stabilita in base alla valutazione dei rischi) questa deve essere comunicata al datore di lavoro così che possa annotarlo sul documento di valutazione dei rischi o DVR.

Alla fine del sopralluogo, il medico aziendale redige un “verbale di sopralluogo” che consegna al Datore di lavoro, all’interno del quale sono indicate le conclusioni di quanto visionato, confermando o meno il piano sanitario in essere o proponendo eventuali modifiche, appunto in relazione a quanto riscontrato.

Riunioni periodiche

Nelle Aziende che occupano più di 15 dipendenti, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, è obbligato ad indire almeno una volta all’anno una riunione per discutere dei problemi inerenti la sicurezza aziendale.

Alla riunione periodica devono essere presenti il datore di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi o “RSPP”, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o “RLS” e il medico aziendale nominato.

Nelle Aziende che occupano fino a 15 lavoratori, è facoltà del RLS chiedere la convocazione di un’apposita riunione.
Al termine della riunione deve essere redatto e firmato un verbale che sarà messo a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione e archiviazione.